TITOLO I: Denominazione - sede
ART. 1
È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, una associazione non riconosciuta, operante nel settore culturale che assume la denominazione Unterbahn. L'associazione ha la sede legale in Bologna, Via E. De Nicola no3 e la sua durata è illimitata; ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.
TITOLO II: Scopo - Finalità
ART. 2
L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali. In particolare, l'Associazione promette di impegnarsi su tre versanti specifici: l'arte cinematografica, la musica, l'arte contemporanea.
Cinema: l'Associazione vuole proporre una cultura cinematografica alternativa, con un occhio di riguardo per il cinema italiano del passato, il film d'archivio e i generi cinematografici più inusuali e trascurati dallo sguardo del pubblico e degli studiosi del cinema. Seguendo il format dei cineclub italiani del passato, l'Associazione mira ad offrire regolari proiezioni, possibilmente in pellicola, precedute da introduzioni da parte di esperti e seguite da discussioni e dibattiti tra i soci. L'Associazione promuove inoltre la contaminazione tra il cinema, l'arte e la musica, proponendo eventi sperimentali ed ibridi dal vivo. Da una parte, l'associazione si propone di instaurare uno stretto legame con il territorio della città di Bologna attraverso proposte culturali inedite e ricercate; dall'altra, l'Associazione mira a costruire relazioni con archivi filmici a livello nazionale e internazionale, l'ambiente universitario, nonché con simili associazioni di altre città d'Italia o d'Europa, con l'intenzione di tessere una fitta rete di collaborazioni e scambi culturali di largo respiro.
Musica: l'Associazione si propone di promuovere la diffusione di espressioni musicali alternative e non convenzionali, con un occhio di riguardo per la musica elettronica, attraverso l'organizzazione di performance dal vivo, concerti, serate sul territorio nazionale ed internazionale. Tali eventi culturali
prevederanno inedite contaminazioni audiovisive con il cinema e l'arte contemporanea. L'Associazione si occuperà inoltre di valorizzare le realtà artistiche emergenti presenti sul territorio regionale, offrendo nuove opportunità di incontro e confronto tra artisti emergenti e pubblico locale, nell'ambito della creazione di un panorama fertile per lo sviluppo delle Arti. Arti visive: L'Associazione intende promuovere l'arte contemporanea in ogni sua forma, organizzando incontri, tavole rotonde, momenti di discussione e confronto, che possano estendere l'interesse per l'arte contemporanea ad un pubblico vasto. L'Associazione inoltre propone progetti curatoriali di esposizioni, valorizzando in particolar modo l'opera dei giovani artisti emergenti.
TITOLO III: Soci
ART. 3
Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART. 4
Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. L'eventuale rigetto delle domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.
ART. 5
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
ART. 6
I soci sono tenuti: - all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; - al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Perdita della qualifica di socio
ART. 7
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
ART. 8
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a)che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b)che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
c)che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
ART. 9
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
TITOLO IV: Risorse economiche - Fondo Comune
ART. 10
L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Esercizio Sociale
ART. 11 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei soci.
Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.